INFORMAZIONE LAVORATORI/PREPOSTI

Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome di trento e Bolzano del 21/12/2011, il datore di lavoro di ogni tipologia di azienda deve fornire ai suoi lavoratori un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza connessi agli ambienti di lavoro.

In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione "Rischio Basso", 12 ore per aziende ricadenti nel "Rischio Medio" e 16 ore per aziende ricadenti nel "Rischio Alto", secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e che sia composta da un modulo di carattere "generale" e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.

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