QUALE TIPO DI AZIENDA PUO' OSPITARE UN TIROCINANTE
Il tirocinio può essere attivato presso tutte le aziende, purché vengano rispettati i seguenti requisiti:
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- non aver fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti l’attivazione del tirocinio, a licenziamenti collettivi o plurimi né a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero non aver in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, ivi compresi i casi in cui l’orario di lavoro risulti ridotto a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi.
La durata del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi o superiore a 6 mesi.
Inoltre non è consentito sostituire con i tirocinanti i lavoratori con contratto a termine o il personale in malattia, maternità o ferie né ricoprire con i tirocinanti ruoli necessari all’organizzazione aziendale.
Il numero dei tirocinanti ospitabili dipende dal numero di dipendenti a tempo indeterminato presenti nella sede operativa:
N° dipendenti a tempo indeterminato* nella sede operativa del tirocinio | N° tirocini attivabili contemporaneamente in quella sede operativa | |
Imprese artigiane, aziende agricole a conduzione familiare, studi di professionisti | Numero indifferente. Anche 0. | 1 (Purché il percorso formativo sia coerente con le attività svolte dal soggetto ospitante) |
Tutte le altre imprese | 1-5 6-19 20 o più | 1 2 il 10% del n° dipendenti** |
*Non rientrano in tale computo i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
** Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.