QUALE TIPO DI AZIENDA PUO' OSPITARE UN TIROCINANTE

Il tirocinio può essere attivato presso tutte le aziende, purché vengano rispettati i seguenti requisiti:

 

  1. essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  2. essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
  3. non aver fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti l’attivazione del tirocinio, a licenziamenti collettivi o plurimi né a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero non aver in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, ivi compresi i casi in cui l’orario di lavoro risulti ridotto a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi.

 

La durata del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi o superiore a 6 mesi.
Inoltre non è consentito sostituire con i tirocinanti i lavoratori con contratto a termine o il personale in malattia, maternità o ferie né ricoprire con i tirocinanti ruoli necessari all’organizzazione aziendale.
 
Il numero dei tirocinanti ospitabili dipende dal numero di dipendenti a tempo indeterminato presenti nella sede operativa:

 

  N° dipendenti a tempo indeterminato*
nella sede operativa del tirocinio
N° tirocini attivabili contemporaneamente
in quella sede operativa
Imprese artigiane,
aziende agricole a conduzione familiare,
studi di professionisti
Numero indifferente. Anche 0. 1
(Purché il percorso formativo sia coerente
con le attività svolte dal soggetto ospitante)
Tutte le altre imprese 1-5
6-19
20 o più
1
2
il 10% del n° dipendenti**


*Non rientrano in tale computo i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
** Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

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