ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE
L’Art. 5 della L. R. 18 agosto 2005, n. 21 prevede che tutti gli operatori delle imprese alimentari, ovvero di quei soggetti pubblici o privati che svolgono un’attività connessa a qualsiasi fase della produzione, trasformazione e trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, compresa la produzione primaria, devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa ed essere aggiornati con periodicità dettata dalla complessità delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L’onere della formazione e dell’aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro.
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