PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI
NUOVA PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI
Dal 1 ottobre 2024, entrerà in vigore la nuova patente a “crediti” per i cantieri (Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19), un sistema innovativo voluto dal governo per rafforzare la sicurezza sul lavoro e contrastare il sommerso nel settore.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
SINTESI DEL FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI:
- Punteggio iniziale: 30 crediti.
- Per lavorare nei cantieri temporanei o mobili, è necessario avere almeno 15 crediti. Sotto tale punteggio, è consentito solo completare le attività oggetto di appalto/subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, ed è prevista sanzione da 6.000€ a 12.000€.
- Perdita di crediti:
- in caso di accertamento di violazioni della normativa di sicurezza il punteggio viene diminuito da 5 a 10 crediti (a seconda della violazione);
- in caso di infortunio il punteggio viene diminuito da 10 a 15 crediti (a seconda della gravita; 10 crediti per infortunio superiore a 40gg; 15 crediti per infortunio che causa un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale);
- in caso di infortunio MORTALE il punteggio viene diminuito di 20 crediti (e potrebbe causare la sospensione della patente per un massimo di 12 mesi).
- Recupero/aumento di crediti: Per recuperare i crediti decurtati, è prevista la partecipazione a corsi di formazione, con ciascun corso che consente il recupero di 5 crediti (fino a massimo 15). Inoltre, la patente viene incrementata di 1 credito per ogni anno successivo al secondo (fino a massimo 10), a condizione che l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati oggetto di provvedimenti sanzionatori. Chi ha un Modello Organizzativo di Gestione conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 (MOG30) ha un aumento di 5 crediti.
- Esclusioni: Le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA (Società Organismi di Attestazione) non sono tenute al possesso di tale patente! Inoltre, per la verifica dell’idoneità tecnico professionale di ogni appalto/subappalto, il Committente/l’appaltatore deve richiedere (alle imprese ed ai lavoratori autonomi) anche il possesso della patente o dell’attestato di qualificazione SOA.
Nel caso di ulteriori informazioni, contattare il nostro Servizio Clienti.
Pubblicato il 12/03/2024